Non so rispondere a questo topic, se utile riporto risposta di Paolo Pizzo:
Rientro anticipato del titolare. Chiarimenti per la scuola
Scuola – visto che il regolamento supplenze non è abbastanza chiaro o meglio non va nello specifico ,chiedo a Voi un parere urgente: – La docente titolare Scuola secondaria di I grado Ed Fisica assente per congedo straordinario legge 104 dal 10/11/2014 al 30/04/2015 .- Vengono nominati due supplenti (uno 10 ore l’altra

per il suddetto periodo includendo naturalmente anche le vacanze di natale in quanto alla stipula del contratto sussistevano le condizioni dei 7 giorni prime e dopo .- Alla docente titolare il sabato 10/01/2015 muore la madre (persona di cui la docente usufruiva del congedo sopra citato.)- decade cosi tale congedo – la domenica 11/01/2015 nessuna copertura di congedo naturalmente dalla docente titolare – il lunedì 12/01/2015 gg3 permesso per lutto (nominati gli stessi supplenti per contratto di riconferma) la domanda è: i giorni di vacanza di natale ai supplenti verranno retribuiti e coperti nello stesso tempo da nomina in quanto al momento della stipula del contratto esistevano le condizioni? la domenica viene retribuita e maturata visto che non c’ è copertura di assenza della titolare ? (i supplenti :uno n.8 ore (+ 10 ore altra scuola) l’altra n. 10 ore).
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
dal quesito si evince che con i due supplenti è stato stipulato un contratto direttamente fino al 30/4 ovvero fino al periodo di congedo che aveva richiesto la titolare.
Ora, venuto meno il presupposto per cui il congedo era stato concesso la suddetta titolare deve rientrare a scuola. Ma non può rientrare nelle classi.
Si precisa infatti che il “rientro” della titolare non determina la cessazione del contratto dei due supplenti e la scuola quindi non può, con un atto unilaterale, far decadere le supplenze. Ciò non è previsto dalla norma.
A tal proposito l’ARAN ha avuto modo di chiarire che “ l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”
Ciò vuol dire che non potete far cessare i contratti dei supplenti per il rientro anticipato della titolare.
Pertanto i due supplenti rimarranno nelle classi fino al termine delle lezioni più scrutini in quanto hanno un contratto fino al 30 aprile.
Infatti, ai sensi dell’art. 37 del CCNL/2007 la docente titolare sarà a disposizione dopo tale data, e ovviamente anche fino a tale data dal momento che i due supplenti resteranno in servizio.