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Titolare che rientra in servizio anticipatamente
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Forum professionale di mutuo soccorso
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ARGOMENTO: Titolare che rientra in servizio anticipatamente

Titolare che rientra in servizio anticipatamente 6 Anni, 10 Mesi fa #27002

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Buongiorno
una.ns docente ha chiesto un congedo biennale per assistenza familiare dall'2/9/16 al 30/6/2017. Abbiamo nominato una supplente dal 2/11/16 al 9/6/2017. La titolare oggi (16/1/17) ha comunicato che il genitore è deceduto il 15/1/2017. Dalla normativa la supplente non deve decadere, ma non so come fare il nuovo contratto alla supplente fino al 9/6 con la nuova funzione per le supplenze brevi.
A qualche collega si è verificato lo stesso caso?
Grazie
Agresta

Re: Titolare che rientra in servizio anticipatamente 6 Anni, 10 Mesi fa #27009

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Non so rispondere a questo topic, se utile riporto risposta di Paolo Pizzo:

Rientro anticipato del titolare. Chiarimenti per la scuola

Scuola – visto che il regolamento supplenze non è abbastanza chiaro o meglio non va nello specifico ,chiedo a Voi un parere urgente: – La docente titolare Scuola secondaria di I grado Ed Fisica assente per congedo straordinario legge 104 dal 10/11/2014 al 30/04/2015 .- Vengono nominati due supplenti (uno 10 ore l’altra per il suddetto periodo includendo naturalmente anche le vacanze di natale in quanto alla stipula del contratto sussistevano le condizioni dei 7 giorni prime e dopo .- Alla docente titolare il sabato 10/01/2015 muore la madre (persona di cui la docente usufruiva del congedo sopra citato.)- decade cosi tale congedo – la domenica 11/01/2015 nessuna copertura di congedo naturalmente dalla docente titolare – il lunedì 12/01/2015 gg3 permesso per lutto (nominati gli stessi supplenti per contratto di riconferma) la domanda è: i giorni di vacanza di natale ai supplenti verranno retribuiti e coperti nello stesso tempo da nomina in quanto al momento della stipula del contratto esistevano le condizioni? la domenica viene retribuita e maturata visto che non c’ è copertura di assenza della titolare ? (i supplenti :uno n.8 ore (+ 10 ore altra scuola) l’altra n. 10 ore).

Paolo Pizzo – Gentile scuola,
dal quesito si evince che con i due supplenti è stato stipulato un contratto direttamente fino al 30/4 ovvero fino al periodo di congedo che aveva richiesto la titolare.

Ora, venuto meno il presupposto per cui il congedo era stato concesso la suddetta titolare deve rientrare a scuola. Ma non può rientrare nelle classi.

Si precisa infatti che il “rientro” della titolare non determina la cessazione del contratto dei due supplenti e la scuola quindi non può, con un atto unilaterale, far decadere le supplenze. Ciò non è previsto dalla norma.

A tal proposito l’ARAN ha avuto modo di chiarire che “ l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”

Ciò vuol dire che non potete far cessare i contratti dei supplenti per il rientro anticipato della titolare.

Pertanto i due supplenti rimarranno nelle classi fino al termine delle lezioni più scrutini in quanto hanno un contratto fino al 30 aprile.

Infatti, ai sensi dell’art. 37 del CCNL/2007 la docente titolare sarà a disposizione dopo tale data, e ovviamente anche fino a tale data dal momento che i due supplenti resteranno in servizio.

Re: Titolare che rientra in servizio anticipatamente 6 Anni, 10 Mesi fa #27010

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Condivido quello che hai scritto ma non mi e' chiaro come fare il nuovo contratto al supplente o devo lasciare in vigore il primo contratto e se devo un nuovo contratto che codice usare visto che non c'e' l'insegnante assente?
grazie
AGRESTA

Re: Titolare che rientra in servizio anticipatamente 6 Anni, 10 Mesi fa #27014

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Ho già detto che non conosco questa normativa, leggendo qualcosa poco prima, ho capito che si utilizza il contratto precedente.

Il rientro anticipato del titolare non legittima il licenziamento del supplente
Quesito del 13/12/2016

Un collaboratore scolastico ha chiesto aspettativa per svolgere ruolo di assistente tecnico nella scuola superiore (lo scorso anno aveva già svolto l'incarico in un'altra scuola superiore).

L'attuale scuola ha controllato il titolo e afferma che non è valido per svolgere tale mansione e vuole rescindere il contratto.

Noi abbiamo già chiamato un supplente sino al 30 giugno... Come ci si deve comportare visto che la scuola non lo vuole più tenere e abbiamo il posto occupato?
Grazie mille.

Risposta
Nel caso di nomina di un supplente in sostituzione di un collega legittimamente assente, non viene revocata tale supplenza fino al suo scadere naturale.

Infatti la posizione prevalente in giurisprudenza e dottrina è contraria alla risoluzione di un contratto di supplenza a seguito del venir meno del presupposto giuridico del congedo del titolare (ad es. per il suo rientro anticipato).

Soltanto il CCNL Scuola del 1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto per rientro anticipato del titolare, mentre analoga previsione non è stata riportata nei successivi CCNL del 1999, 2003 e 2007.

Lo ha ricordato anche l’ARAN nell’Orientamento applicativo SCU_069 del 14/06/2013, nel quale alla domanda: “Il contratto stipulato con il supplente si risolve nel caso di rientro anticipato del titolare?” ha risposto: “Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile”.

In dottrina è stato osservato che la clausola “fino al rientro del titolare”, che a volte si trova ancora indicata sui contratti individuali di lavoro è annullabile perché viola il dettato del CCNL nella parte in cui prescrive, per il personale a tempo determinato, la esplicita indicazione della data di inizio e di fine del rapporto di lavoro (cfr art. 25, comma 4, lett. b) e c) del CCNL/2007).

Il vigente CCNL Scuola prevede che “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto” (art. 25/5 per il personale docente e art. 44/7 per il personale ATA).

Nel caso sottoposto la risoluzione del contratto sarebbe determinata non dall’annullamento della procedura, bensì dal rientro anticipato del titolare, condizione non specificata nel contratto di lavoro.

Il dirigente scolastico può risolvere anticipatamente un contratto soltanto per i seguenti motivi:
superamento del limite massimo di assenze consentito;
provvedimenti disciplinari che si concludono con la sanzione del licenziamento;
annullamento della procedura amministrativa che ha portato all’assunzione del lavoratore.

In giurisprudenza, invece, è stato affermato che non è possibile licenziare il lavoratore a tempo determinato qualora vengano meno le esigenze per cui era stato assunto qual è, per l’appunto, il rientro anticipato del titolare (cfr. tribunale Pordenone, sentenza n. 12/2004; Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 160 del 2005).

Infatti i contratti individuali di lavoro costituiscono un obbligo da ottemperare per entrambi i contraenti e una rescissione unilaterale di tale obbligo non prevista dallo stesso contratto non è legittima e può essere impugnata dinanzi al giudice ordinario.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la scuola non possa procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il supplente per decadenza del presupposto giuridico del congedo del titolare e conseguente rientro anticipato in servizio, ma debba procedere alla relativa utilizzazione per la durata del contratto stipulato in precedenza.

Anche il dipendente che rientra anticipatamente dal servizio viene utilizzato secondo le necessità della scuola con le modalità previste dall’art. 47 del CCNL/2007:

attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, - svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. Tali attività saranno particolarmente finalizzate per l’area A nell’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
Ultima modifica: 6 Anni, 10 Mesi fa Da IPSCT.

Re: Titolare che rientra in servizio anticipatamente 2 Mesi fa #38589

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CIAO, ho la stessa situazione. Conservando in servizio la supplente che contratto hai poi fatto?
grazie
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