Buongiorno, nel avvio del PON inclusione, mi sto occupando delle procedure di nomina degli esperti ed ho consultato la nota Miur prot. 34815 del 2.8.2017 ...
ho trovato però un passaggio che riguarda una novità in vigore dal 1/1/2018 ù, che mi ha fatto rimanere molto perplessa:
"Con riferimento alla tipologia di contratti da stipulare con gli esperti, si precisa che il comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018 (3), di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."
Nonostante diversi anni di esperienza ho difficoltà a capire cosa significhi concretamente questa previsione normativa.
Sono andata a cercare il comma 5 bis citato , che ripete kle stesse cose e confesso di non capire bene se questa previsione rientra fra le cose da badare nel nostro lavoro!
Cosa ne pensate?
Qualcuno di voi ci ha fatto caso?
Attendo fiduciosa qualche risposta sulla "prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"; ma che vuol dire? o meglio in che senso?