FARSI PRESENTARE ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA RIDUZIONE CANONE ANNUALE SPETTANTE SOLO ALLA SCUOLA AI SENSI ART. 165 DLGS 50 IN PARTICOLARE C 6
MA NEL CONTRATTO DELLA SCUOLA E PREVISTO ANCHE IL VERSAMENTO ALLA STESSA DELLA QUOTA
SPETTANTE ALL EX PROVINCIA ? NON PENSO
Art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)
1. Nei contratti diconcessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv),la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario provienedalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano iltrasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, levariazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessioneincidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazionidevono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sulvalore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e deiricavi del concessionario. 3. La sottoscrizione del contratto diconcessione può avvenire solamente a seguito dellaapprovazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazioneinerente il finanziamento dell'opera. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamentodell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda deicasi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sonodefiniti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità,intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario dirisorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti ela congrua redditività del capitale investito. Per le concessioni daaffidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto chel'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza deltermine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminarecon gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine diverificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base digara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, aseguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando iltermine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore atrenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati.Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure didefiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
6. Il verificarsi di fatti nonriconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del pianoeconomico finanziario può comportare la sua revisione da attuaremediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Larevisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capoall'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economicofinanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanzapubblica strettamente connessa al mantenimento della predettaallocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovverofinanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione èsubordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenzaper l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi dipubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltàdell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previavalutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio delpiano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importidi cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), adesclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato deicontratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso diinteresse.