Caso n. 3 - Passaggio di consegne
... Mi chiedo se, nel passaggio di consegne, il riscontro di tuuuuuutti i beni dell' inventario,si deve fare davvero ?
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La ricognizione materiale dei beni in consegna, ai sensi dell'Art. 30 c. 5 del D.I. n. 129/2018, deve avvenire "in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del consiglio di istituto", da verbalizzare entro 60 gg dalla cessazione dell'ufficio.
In effetti riesce un pò difficile immaginare il passaggio di consegne come una cerimonia laica in cui i due DSGA, alla presenza di DS e Presidente del CdI, passano al setaccio tutti i beni dell'istituzione scolastica, riscontrandone l'esistenza, il valore e lo stato d'uso.
Nulla dice il nuovo regolamento in merito alla possibilità di organizzare un cordiale incontro PRIMA della stesura formale del Verbale, previsto dall'Art. 30 c. 5, e di procedere con un controllo a campione e sui beni di maggiore valore; in questa sede il DSGA uscente avrà modo di allargare il discorso ad altri temi importanti, come l'organizzazione della scuola, la situazione del bilancio e dei residui attivi e passivi, la disposizione dei laboratori e il trasferimento della giacenza residua del Fondo Economale delle minute spese, che richiede un piccolo verbale o un'appendice a quello dell'inventario.
Allo scopo di prevenire inutili discussioni e diatribe, si sconsiglia il DSGA subentrante dal manifestare dubbi o proporre clausole irrituali come "accettazione con beneficio di inventario" o "salvo successiva verifica" e simili. E' bene considerare che il consegnatario uscente ha comunque sempre ragione, in quanto può dichiarare e firmare che il 31/08/20xx esisteva la perfetta corrispondenza fra le scritture inventariali e la situazione di fatto (ad esempio, "prima di lasciarel'ufficio il consegnatario ha verificato che TUTTI i beni inventariati erano esistenti e in perfetto stato di conservazione …"). Cosa si può obiettare ? Comunque, non ci si deve preoccupare: qualsiasi cosa dovesse mancare, nel momentio in cui si riscontra e si verifica l'effettiva inesistenza di un bene, il nuovo consegnatario deve segnalare il fatto al DS, che dovrà provvedere alla deniuncia di furto/smarrimento oppure si potrà considerare che il bene non rinvenuto era inservibile all'uso didattico o obsoleta o danneggiato in modo irreparabile, e procedere alla conseguente cancellazione dall'Inventario.
Dalla Sezione "MATERIALI di LAVORO" si propone un semplice, ma esaustivo schema
Verbale di passaggio di consene fra DSGA
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