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Scritto da Administrator
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Sabato 02 Maggio 2020 17:35 |
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
NB - Fra le diverse modifiche è stato inserito all'Art. 87 il comma 4bis
“4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva” |
Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Maggio 2020 15:50 |