E' stato pubblicato in G.U. il D.lgs.. 27 giugno 2022, n. 104 che recepisce le novità introdotte dalla Direttiva UE n. 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea - in vigore dal 13 agosto 2022.
Il D.lgs 104/2022 ha modificato il precedente D.Lgs n. 152/1997 (recante “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”). A seguito delle modifiche il datore di lavoro (a scuola il DS) debba comunicare, in formato cartaceo o elettronico, ulteriori informazioni rispetto a quelle già previste dal D.lgs.. n. 152/1997, e in particolare:
- il luogo di lavoro; - l’inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore; - la tipologia del rapporto di lavoro; - l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; - la durata del periodo di prova, se previsto; - il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; - la durata dei congedi per ferie e degli altri congedi retribuiti oltre le ferie; - la programmazione dell'orario normale di lavoro, le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e dei cambiamenti di turno; - la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; - l’indicazione degli istituti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi versati.
Gran parte di queste informazioni compaiono nel modello di Contratto a T.D./T.I. prodotto dal SIDI; nelle more dell'aggiornamento della piattaforma informatica, il DS potrà predisporre un modello con le precedenti informazioni, da cansernare al personale assunto a far data dal 1/9/2022.
NB - in caso di mancato adempimento degli obblighi informativi è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. |